II presente Statuto disciplina l'Associazione Provinciale, denominata "Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria - CIVES PROVINCIALE DI MACERATA - ODV".L'Associazione è un'Organizzazione senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, ed in particolare agisce quale Organizzazione di Volontariato nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione in materia di volontariato tra cui il D.lvo n.117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore", nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico L'associazione è costituita nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme ed ha carattere volontario e libero.
L'Associazione ha sede legale in Corso Cavour n° 96 - 62100 - MACERATA, c/o l'Ordine Professioni Infermieristiche di Macerata. II simbolo è "un omino che corre con la fiamma", la tutela e l'utilizzo del simbolo sono affidati al CIVES NAZIONALE.
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
L'associazione, attraverso la partecipazione degli infermieri e infermieri pediatrici, di seguito denominati indistintamente infermieri, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale, pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana. L'associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari. L'associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'associazione individua nel metodo associativo e nell'auto-formazione, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile ed educazione alla salute.
L'Associazione Provinciale è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, persegue, inoltre, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, le finalità del CIVES Nazionale. La durata delle cariche dell'Associazione Provinciale ha la stessa periodicità degli organi nazionali, cioè 4 anni. II Presidente Provinciale è garante della politica del CIVES Nazionale sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa del CIVES Provinciale e ne è il legale rappresentante. L'associazione Provinciale è, inoltre, tenute a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'Associazione si costituisce per svolgere attività di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per fini esclusivamente di solidarietà sociale. L'Associazione si propone di tutelare il diritto alla salute, sviluppare la cultura dell'assistenza sociale e prestare assistenza socio-sanitaria a persone svantaggiate italiane ed estere, limitatamente agli aiuti umanitari, anche in collaborazione con la Protezione Civile, attraverso l'aiuto volontario, l'istruzione e la formazione, così come stabilito al comma 2 dell'art 10 del d.lgs. 460/97, in caso di necessità, di calamità naturali od altro. L'Associazione si propone in ambito provinciale di: - Svolgere attività di formazione continua in Sanità - Progettare ed erogare corsi di formazione professionale nel settore della Sanità - Organizzare convegni, meeting, eventi formativi, anche in collaborazione con altri enti, tesi alla formazione del personale sanitario, sia in ambiente residenziale, che con formazione a distanza, anche svolti per il conseguimento dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) - Organizzare attività aventi ad oggetto interventi di protezione civile at sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni - Organizzare un sistema di soccorso in Italia ed all'Estero, da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni, la Protezione Civile, e con altre Associazioni operanti nel settore - Organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato, - Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale. A tal fine può partecipare ad Enti ed organismi locali, provinciali e regionali, organizzare iniziative culturali, formative, informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto, anche mediante l'edizione di stampe periodiche e non.
Sono soci dell'Associazione Provinciale tutti i soci del CIVES Nazionale residenti nella Provincia di Macerata. L'elenco soci è detenuto dal CIVES Nazionale ed è suddiviso per provincie di appartenenza. II CIVES Nazionale rilascia at soci una tessera nazionale annuale numerata. La qualità di socio del CIVES si acquisisce presentando domanda di iscrizione al CIVES Nazionale. II CIVES Nazionale, deliberata la domanda di adesione del socio, ne comunica il nominativo alla Associazione Provinciale di appartenenza che prende immediatamente atto dell'iscrizione. I soci del CIVES godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. La qualità di socio si perde per: 1. perdita del requisito di iscrizione all'OPl 2. sopravvenuti motivi di incompatibilità 3. aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione come ad esempio, accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione 4. mancato pagamento della quota annuale di iscrizione 5. recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale e Provinciale del CIVES 6. mancato rispetto dello Statuto e di regolamenti interni dell'Associazione 7. non avere in corso l'assicurazione professionale La perdita della qualità di associato è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale anche su richiesta motivata del Comitato Direttivo Provinciale. II Comitato Direttivo Provinciale prende atto dell'esclusione del socio operata dal Comitato Direttivo Nazionale. II socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Non è ammesso per i singoli soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiati. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
I soci hanno l'obbligo di versare la quota annua di iscrizione al CIVES NAZIONALE, come stabilita anno per anno dal Comitato Direttivo Nazionale e tale versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente del CIVES NAZIONALE. II pagamento della quota annuale deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro il 15 marzo il CIVES Nazionale aggiorna l'elenco dei soci dell'anno corrente e provvede a comunicare alle Associazioni provinciali l'elenco soci diviso per province e a versare sul conto corrente del CIVES Provinciale il contributo iscrizioni che è almeno pari al 60% delle quote di iscrizione incassate per la relativa provincia. In difetto di pagamento della quota annua entro il 28 febbraio il socio verrà automaticamente escluso dall'Associazione e non inserito nell'elenco annuale dei soci, fatto salvo quanto previsto per le nuove iscrizioni effettuate in corso di anno. Per le iscrizioni in corso d'anno il CIVES Nazionale è tenuto a registrare l'iscrizione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata la domanda di adesione, aggiornando l'elenco soci. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il CIVES Nazionale è tenuto a riversare la quota parte delle quote per nuove iscrizioni incassate nello stesso semestre alle Associazioni provinciali di appartenenza del socio.
I soci possono chiedere di essere inclusi nell'elenco dei soci operativi, fornendo la disponibilità ad essere impiegati nelle attività di Protezione Civile e di Emergenza Sanitaria secondo le loro specifiche competenze indicate nella richiesta di inserimento nell'elenco soci. L'elenco dei soci operativi, diviso per Associazioni provinciali, è detenuto dal CIVES Nazionale e comunicato con cadenza semestrale alle sedi provinciali. I criteri di accreditamento sono fissati dal Comitato Direttivo Nazionale che potrà anche autorizzare il socio ad operare in una provincia diversa su richiesta del socio stesso o nel caso in cui non sia stata attivata la Associazione provinciale ove ha sede l'OPI di appartenenza del socio.
Gli Organi del CIVES Provinciale sono: a) l'Assemblea, b) il Comitato Direttivo Provinciale c) il Presidente, d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e) il Collegio Provinciale dei Garanti I componenti degli organi restano in carica quattro anni, i membri uscente possono essere nuovamente eletti. Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci del CIVES Provinciale in regola con il versamento della quota associativa. La partecipazione è personale. E' ammessa la partecipazione per delega scritta e ciascun partecipante può ricevere un massimo di due deleghe cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. L'assembla si riunisce almeno una volta Tanno entro il 30 del mese di Aprile per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione sull'andamento delle attività associative. All'assemblea spettano ì seguenti compiti: in sede ordinaria: - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e stato patrimoniale e sulle relazioni del Comitato Direttivo Provinciale - eleggere i membri del Comitato Direttivo Provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto dalla normativa vigente) e del Comitato di Garanzia, - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza, - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Provinciale e/o dal Comitato di Garanzia In sede straordinaria: - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata un numero di soci pari al 40% degli iscritti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Comitato Direttivo Provinciale non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge, al presente Statuto e ad eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente Provinciale con lettera o email ordinaria almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata., contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno. L'Assemblea straordinaria può essere convocata se richiesta al Presidente Provinciale da almeno 3 componenti del Comitato Direttivo Provinciale o da un numero di soci pari al 40% degli iscritti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dì almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Provinciale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Presidente del Comitato di Garanzia nei casi previsti dal presente statuto. l verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti. Ogni qualvolta nelle votazioni ci sia parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
II Comitato Direttivo Provinciale è l'organo di gestione politico - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa. E' composto da 7 membri eletti dall'assemblea tra i soci del CIVES Provinciale, dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti. II Comitato Direttivo ha il compito di: a) eleggere tra i propri membri il Presidente Provinciale b) eleggere il nuovo Presidente in caso di sfiducia o decadenza a qualsiasi titolo del Presidente in carica c) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente su proposta del Presidente d) eleggere tra i propri membri il Segretario e) eleggere il Tesoriere f) eleggere il Direttore Operativo g) attribuire deleghe di settore at propri membri su proposta del Presidente h) applicare le decisioni dell'assemblea i) approvare la proposta del Bilancio preventivo e consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea j) approvare il piano di tesseramento annuale k) approvare la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni operanti nel settore del volontariato e della Protezione Civile in ambito provinciale e regionale. II Comitato Direttivo Provinciale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno tre componenti. II Comitato Direttivo Provinciale può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Provinciale e gli altri componenti titolari di cariche elettive. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato Direttivo, essi devono essere sostituiti con il primo dei non eletti. II nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Comitato. Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di membri del Comitato Direttivo superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'assemblea ordinaria, con carattere di urgenza per il rinnovo dell'intero Comitato. Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo, l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell'intero Comitato. II Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell'Assemblea. Nelle more, i membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionati, per il disbrigo degli affari ordinati. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute. II Comitato Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci o da non soci. II Comitato Direttivo delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. ln caso di motivata emergenza per violazioni palesi del presente statuto o per attività che siano in aperto contrasto con il codice deontologico ovvero per manifesta incapacità gestionale o ancora per gravi scorrettezze gestionali, da parte di un socio, i componenti del Comitato Direttivo devono segnalare tali scorrettezze al Comitato di Garanzia il quale chiamerà, entro un mese, il socio e ascoltate le ragioni di quest'ultimo potrà proporre al Comitato Direttivo le sanzioni che riterrà opportune, dal richiamo scritto all'espulsione. II Comitato Direttivo Provinciale si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 componenti. Le riunioni del Comitato devono essere convocate almeno cinque giorni prima a mezzo PEC, o mail ordinaria. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni del Comitato sono rese pubbliche e comunicate ai soci via mail. Alle riunioni del Comitato Direttivo potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive.
II Presidente Provinciale, eletto dal Comitato Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione Provinciale, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari in conformità con gli scopi statutari del CIVES NAZIONALE e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa. II Presidente presiede il Comitato Direttivo, ne coordina le attività e ne convoca le sedute, predisponendo altresì l'ordine del giorno. II Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Comitato nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino alla successiva convocazione dell'Assemblea. AI Presidente sono attribuiti tutti ì compiti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, in particolare: a) compiere presso Istituti di credito operazioni per richiedere finanziamenti b) transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli c) autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo per: a) acquistare, vendere o permutare immobili b) assumere mutui o finanziamenti c) obbligare l'Associazione nei confronti di ferzi d) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere a liti, nominare legali
II Vice Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di sostituire il Presidente Provinciale in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni. In caso di assenza o impedimento temporanei del Vice Presidente o su delega motivata le sue funzioni spettano ad altro componente del Comitato Direttivo indicato dallo stesso.
II Segretario, eletto dal Comitato Direttivo ha il compito dì: a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e delle Assemblee, c) comunicare ai soci, via mail, i verbali assembleari e del Comitato Direttivo.
II Tesoriere, eletto dal Comitato Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione. II Tesoriere provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all'uopo predisposti, gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa. II Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell'Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione nei termini statutari. II Tesoriere potrà avvalersi dell'ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi.
II Direttore Operativo è responsabile dell'organizzazione dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale ed è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti. Cura, in particolare tutte le articolazioni operative dell'Associazione, ì rapporti tecnico organizzativi con il CIVES NAZIONALE, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni in ambito provinciale e regionale. Rappresenta l'Associazione Provinciale dal punto di vista operativo, ma non ne assume la rappresentanza legale dell'Associazione che è esercitata a termini del presente Statuto dal Presidente. Lavora in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Emergenze Nazionale e collabora con le strutture provinciali proponendo soluzioni ed indirizzi operativi ed individua con la collaborazione delle predette strutture soci che per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire l'incarico di membri dell' Uffico Nazionale Emergenze.
Sono organi di garanzia e controllo dell'Associazione provinciale: a) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti b) il Collegio dei Garanti
II Collegio dei Revisori dei Conti è un organo statutario di controllo amministrativo dell'Associazione, i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea ed ha il compito di: a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell'Associazione, b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'Assemblea. II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari ed almeno un membro dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore fermo quanto previsto dall'art. 2399 c.c. II Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo, se invitato, alle sedute del Comitato Provinciale relativamente a discussioni di atti di natura amministrativa e patrimoniale. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Collegio dei Revisori dei Conti, essi dovranno essere sostituiti dai primi tra i non eletti.
II Comitato dei Garanti è un organo statutario di garanzia e controllo regolamentare dell'Associazione, i suoi componenti sono eletti dalla Assemblea ed ha il compito di: a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agii organi statutari sulla loro corretta applicazione e sulla conformità dello Statuto e dei regolamenti b) emettere, su esplicita richiesta, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi statutari c) dirimere le controversie sorte fra componenti degli organi statutari, tra organi diversi o tra le Organizzazioni aderenti proponendo, ove nel caso, eventuali sanzioni, II Comitato dei Garanti è composto da tre componenti effettivi i quali saranno eletti dall'Assemblea e non dovranno essere componenti di altri organi statutari della stessa Associazione. ln forza del presente Statuto è Presidente del Collegio di Garanzia il Presidente dell'OPI provinciale che, eletto dall'intera comunità professionale, decade automaticamente dall'incarico al termine del proprio mandato presso l'POI e viene avvicendato dal nuovo Presidente, a sua volta democraticamente individuato. II Presidente del Comitato di Garanzia ha la facoltà di partecipare, se invitato dal Presidente, a titolo consultivo alle sedute del Comitato Direttivo esprimendo pareri non vincolanti. L'iniziativa del Comitato dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa, giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. II Comitato dei Garanti deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte dell'avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta pervenuta. Le decisioni assunte dal Comitato dei Garanti sono esecutive. Sì può ricorrere ad esse attraverso le procedure previste dalle normative vigenti. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato dei Garanti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti. Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell'intero Comitato. II Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell'assemblea.
Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca dell'intero Comitato Direttivo è necessaria la presenza, in prima e in seconda convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due ferzi degli intervenuti in proprio o per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Le riunioni del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e per questi ultimi dei soli componenti effettivi. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni degli organi statutari, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili ai soci a cura del Segretario. Le deliberazioni devono inoltre, venire conservate a cura del Segretario e restare a disposizione di chiunque ne chieda la consultazione.
II patrimonio dell'Associazione non può essere mai ripartito fra i Soci, ed è costituito da: a) beni mobili ed immobili b) titoli pubblici e privati c) lasciti o donazioni, purché accettati II patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono: a) la quota parte delle quote associative dei soci riversato dal CIVES Nazionale b) contributi del CIVES Nazionale c) contributi di privati d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e) rimborsi derivanti da convenzioni f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ovvero corsi di formazione ECM g) contributi di organismi internazionali h) donazioni e lasciti testamentari L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ferzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo settore.
L'esercizio finanziario si svolgo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli eventuali avanzi di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.
Lo scioglimento dell'Associazione Provinciale può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea appositamente convocata, in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione e comunque, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge in materia per gli Enti del Terzo Settore.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti, del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro vigenti.
II presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.
Macerata, 24/10/2019